Art. 256Attribuzioni di funzioni ispettive

Le funzioni ispettive relative ai servizi dell'imposta generale sull'entrata e della finanza straordinaria sono esercitate anche da impiegati dell'amministrazione centrale, mediante incarico da conferirsi con decreto del ministro delle Finanze ad impiegati con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in numero complessivo non superiore ad otto.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art256 · fonte su Normattiva