Art. 257 — Carriera degli agenti agronomi
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Le qualifiche equiparate a consigliere di 1ª classe, direttore di sezione e direttore di divisione nella carriera ad esaurimento degli agenti agronomi sono conferite, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, agli agenti agronomi che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore sei anni di effettivo servizio.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 14 agosto 1962 · versione 0 su Normattiva