Art. 258 — (Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo) La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze e' conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera
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La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del ministero delle Finanze e' conferita, con decreto del ministro delle Finanze, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza che rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista, alla quale e' inizialmente equiparato a tutti gli effetti. Le qualifiche equiparate a primo archivista, archivista capo ed archivista superiore sono conferite, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, al capo ufficio cifra e telegrafo che abbia compiuto nella qualifica immediatamente inferiore sei anni di effettivo servizio.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 8 gennaio 1971 · versione 0 su Normattiva