Art. 267 — Reggenza di uffici
Fermo restando il disposto dell'art. 31, comma terzo, all'impiegato della carriera speciale di concetto del personale dell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari puo' essere affidata la temporanea reggenza di un ufficio del registro o di un ufficio misto.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva