Art. 30
[1](art. 103 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Le commissioni provinciali per gli uffici locali sono composte:
- a)dal presidente del tribunale, o da un giudice da lui delegato, presidente;
- b)dal direttore provinciale delle poste, o da chi ne fa le veci, dall'ispettore provinciale con qualifica piu' elevata e da un capo reparto della direzione provinciale; nonche' da tre membri supplenti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva e di concetto della direzione provinciale;
- c)da tre membri effettivi aventi la qualifica: uno di direttore di ufficio locale; uno di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali; ed uno di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali; nonche' da tre membri supplenti aventi, rispettivamente le suindicate qualifiche: Essi devono avere almeno cinque anni di anzianita' nelle qualita' predette, prestare servizio in uffici dipendenti dalla direzione provinciale e nell'ultimo triennio non debbono essere incorsi in punizioni superiori alla censura. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della carriera direttiva o di concetto della direzione, nominate dal direttore provinciale. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con sue decreto, nomina, ogni triennio, i membri delle commissioni, di cui al presente articolo. In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso. La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera c) del presente articolo e' fatta secondo i risultati delle elezioni previste dall'art. 31 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva