Art. 269
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Gli ispettori superiori per i servizi della direzione generale degli istituti di previdenza sono nominati, a domanda, su parere del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati che rivestono la qualifica di direttore di sezione o equiparata nei ruoli della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale e delle ragionerie provinciali dello Stato e degli uffici provinciali del tesoro. La promozione alla qualifica di ispettore capo per i servizi della direzione generale degli Istituti di previdenza puo' essere conferita, oltre che agli ispettori superiori, anche ai direttori di sezione della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro, che abbiano i requisiti prescritti dal presente decreto. La promozione alla qualifica di direttore di divisione della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del tesoro puo' essere conferita, oltre che ai direttori di sezione, anche agli ispettori superiori dei servizi della direzione generale degli Istituti di previdenza che abbiano i requisiti prescritti dal presente decreto.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 1 settembre 1962 · versione 0 su Normattiva