Art. 274
Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi
I rapporti informativi per i direttori delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali sono compilati dall'ispettore generale capo di finanza; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione. I rapporti informativi dei direttori di divisione delle Ragionerie centrali, regionali e provinciali sono compilati dai competenti direttori; il giudizio complessivo e' espresso dal Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva