Art. 282Conferimento di posti di provveditore agli studi

Alla qualifica di provveditore agli studi di 2ª classe si accede:

  • a)per la meta' dei posti disponibili, mediante promozione dei vice provveditori, ai sensi degli articoli 166, 167 e 369;
  • b)per l'altra meta' di posti, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e riservato:
  • 1)ai presidi di 1ª e 2ª categoria ed ai direttori di istituti e scuole statali d'istruzione secondaria;
  • 2)agli impiegati della carriera direttiva della amministrazione centrale della pubblica istruzione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
  • 3)ai professori di istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado, equiparati, per il trattamento economico, almeno alla qualifica di direttore di sezione;
  • 4)agli ispettori scolastici delle scuole elementari. Nel computo dei posti da riservare al concorso di cui alla lettera b) deve tenersi conto dei provveditori agli studi gia' in servizio che, pur non provenendo da concorso per titoli, abbiano ottenuto la nomina diretta al posto in virtu' di precedenti disposizioni legislative non piu' in vigore. Per la nomina a provveditore agli studi ai sensi della lettera b), e' necessario il possesso di una laurea.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art282 · fonte su Normattiva