Art. 284 — Valutazione di anzianita'
Per il personale previsto dalla lettera b) dell'art. 282 il servizio prestato nella carriera di provenienza, in qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore agli studi di 2ª classe, e' valutato per intero tanto agli effetti dello svolgimento della carriera che della progressione economica.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva