Art. 710 c.o.m. — Ammissione alle scuole militari
Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico. Il ((Ministero)) della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresi', il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui all'articolo 714.
Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva