Art. 30
Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terzi
Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinuncie o transazioni non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo dell'impiegato siano valutati dall'Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva