Art. 312 — Disposizioni particolari per i direttori
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Nei riguardi dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, non si applicano le disposizioni della parte prima, titolo III, capi I e II, e della parte seconda titoli I, VI, VII, articoli 205 e 206, del presente decreto e le attribuzioni della commissione di disciplina e del Consiglio di amministrazione sono demandate alla sezione la del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 18 dicembre 1999 · versione 0 su Normattiva