Art. 317Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche

Presso gli istituti di sperimentazione agraria e talassografica puo' essere utilizzato personale dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste appartenente alle seguenti categorie:

  • a)direttore di istituto di sperimentazione;
  • b)aiuto direttore e sperimentatore degli istituti di sperimentazione;
  • c)esperti e segretari contabili;
  • d)personale delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e periferica;
  • e)personale delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e periferica e degli istituti di sperimentazione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art317 · fonte su Normattiva