Art. 317 — Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche
Presso gli istituti di sperimentazione agraria e talassografica puo' essere utilizzato personale dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste appartenente alle seguenti categorie:
- a)direttore di istituto di sperimentazione;
- b)aiuto direttore e sperimentatore degli istituti di sperimentazione;
- c)esperti e segretari contabili;
- d)personale delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e periferica;
- e)personale delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e periferica e degli istituti di sperimentazione.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva