Art. 18Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, commi 8°, 9° e 10°, e art. 35, comma 2°

Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si vale del Regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dipendente dall'Ufficio centrale della pesca, che lo dirige, di Osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri, e di Osservatori di pesca marittima. Alla direzione ed al funzionamento degli Osservatori, che non hanno carattere permanente, il Ministero provvede di volta in volta, destinandovi funzionari propri, o delle Regie universita', salvo, per il personale di queste, l'assenso del Ministero dell'educazione nazionale. L'azione degli Osservatori di pesca marittima e' integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della R. squadriglia sperimentale di pesca creata con R. decreto 10 giugno 1920, n. 913, e, per le ricerche oceanografiche, da quella del Regio comitato talassografico italiano. ((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485)).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art18 · fonte su Normattiva