Art. 32
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L'Amministrazione da' periodicamente notizia nel proprio bollettino ufficiale delle, sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per esigenze di servizio. I trasferimenti dell'impiegato da una ad altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio. Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessita' di studio del dipendente e dei propri figli, nonche' del servizio gia' prestato in sedi disagiate. Il trasferimento da una ad altra sede puo' essere disposto anche quando la permanenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio. Il Consiglio di amministrazione e' competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'impiegato in materia di trasferimento.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 23 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva