Art. 332Corsi di perfezionamento per il personale della carriera direttiva del corpo delle miniere

Il ministro per l'industria e commercio ha facolta' di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del servizio minerario e metallurgico e del servizio geologico che rivestano la qualifica di ingegnere o di ingegnere aggiunto e di vice geologo o di geologo aggiunto, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facolta' e scuole superiori delle miniere in Italia e all'estero da designarsi dal ministro stesso. Al termine di ciascun anno di corso i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al corpo delle miniere. Il ministro per l'industria e commercio ha facolta' di far compiere agli impiegati del corpo delle miniere viaggi di istruzione e di perfezionamento in Italia e all'estero.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art332 · fonte su Normattiva