Art. 333 — Corsi di perfezionamento per il personale della carriera di concetto del corpo delle miniere
Il ministro per l'industria e commercio ha facolta' di fare compiere ai vice periti o periti aggiunti che non siano in possesso di diploma di perito minerario un corso di perfezionamento della durata di un anno presso un istituto tecnico industriale ad indirizzo minerario. Al personale predetto si applicano le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 332.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva