Art. 344 — (Ruoli aggiunti) I ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche: per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate; per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o equiparate; per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivista o equiparate; per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico o equiparata. Al compimento dell'anzianita' complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma. Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di archivista, o equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli aggiunti che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, tre anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque anni per le carriere esecutive. La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica
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I ruoli aggiunti, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche: per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di 3ª classe e di consigliere di 2ª classe o equiparate; per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario e segretario aggiunto o equiparate; per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto ed applicato o equiparate; per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente ed usciere o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico. Al compimento dell'anzianita' complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni tre per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche superiori all'iniziale previste nel primo comma. Nei ruoli aggiunti possono essere collocati anche gli impiegati civili non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data del 1 maggio 1948, purche' la loro assunzione sia avvenuta in conformita' a specifiche disposizioni di legge. Il loro collocamento nei ruoli aggiunti non puo' decorrere da data anteriore al 5 giugno 1955. L'anzianita' di servizio stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 aprile 1948, n. 262, decorre dalla data di assunzione in qualita' di impiegato civile non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Nei confronti del personale assunto in base alla legge 9 gennaio 1951, n. 10, ed alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, l'immissione nei ruoli aggiunti e' disposta con effetto dal 5 giugno 1955 per quegli impiegati che anteriormente all'assunzione della qualita' di impiegato civile dello Stato avessero prestato nelle amministrazioni di provenienza quattro anni di servizio, o con effetto, in ogni caso non anteriore al 5 giugno 1955, dal compimento di sette anni di servizio complessivo, di cui almeno tre in qualita' di impiegato civile dello Stato. Il collocamento nei ruoli aggiunti puo' essere chiesto soltanto da coloro che trovandosi nelle condizioni previste dal precedente terzo comma, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano maturato ancora la prescritta anzianita' di servizio o l'abbiano maturata da non oltre due mesi. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianita' di servizio. Il collocamento nei ruoli aggiunti richiesto ai sensi del precedente comma e' disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene e con effetto dalla data nella quale venga maturata la prescritta anzianita'. A parita' di tale anzianita' si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall'art. 5.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 23 novembre 1961 · versione 0 su Normattiva