Art. 346
(Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario) Con le modalita' di cui ai primi due commi dell'articolo 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti. Ai fini delle promozioni e alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 345
Testo vigente dal 23 novembre 1961, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva