Art. 366
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 GIUGNO 1962, N. 400)) 15
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 giugno 1962, n. 400
15La L. 2 giugno 1962, n. 400 ha disposto (con l'art. 3) che "La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
Testo vigente dal 30 giugno 1962, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva