Art. 43 — Rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva
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Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualita' morali e di carattere; preparazione e capacita' professionale; natura specifica delle attribuzioni; qualita' delle prestazioni di servizio e rendimento; capacita' organizzativa, ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilita'; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori. Nel rapporto stesso deve essere tenuto, altresi', conto della eventuale attivita' scientifica, nonche' di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalita' dell'impiegato.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva