Art. 45 — Rapporto informativo per l'impiegato della carriera esecutiva
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Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera esecutiva deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualita' morali e di carattere; capacita' professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva