Art. 49Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto

Il rapporto informativo di cui all'art. 44 e' compilato:

  • a)per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale;
  • b)per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore di divisione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art49 · fonte su Normattiva