Art. 217Rapporto informativo per gli impiegati con qualifica inferiore ad aiuto

Il rapporto informativo per il personale delle carriere direttive con qualifica inferiore ad aiuto od equiparata e per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie e' compilato dai rispettivi capi di laboratorio o di servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale dell'Istituto.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art217 · fonte su Normattiva