Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Mobilità tra pubbliche amministrazioni - Lavoratori in posizione di comando o fuori ruolo - Priorità nell'immissione in ruolo presso l'amministrazione di destinazione - Art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis vigente - Assegnazioni temporanee disposte nell'interesse primario del dipendente - Operatività - Esclusione - Fondamento.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (ratione temporis vigente), nel disporre che le P.A., prima di procedere ai concorsi sui posti vacanti, devono dare corso alla mobilità immettendo prioritariamente in ruolo i dipendenti, appartenenti alla stessa area funzionale, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo e richiedenti il trasferimento, si riferisce solo alle predette forme di dislocazione del dipendente presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza - imperniate sul preminente interesse dell'amministrazione di destinazione ad usufruire delle sue prestazioni -, e non anche ad altre forme, caratterizzate dal preminente interesse del lavoratore ad operare presso detta amministrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva accolto la domanda di una dipendente di immissione nei ruoli 97 <!-- pag. 98 --> dell'amministrazione presso cui prestava servizio in assegnazione temporanea per esigenze familiari, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001).
Cass. civ. n. 29090/2025Sez. LRv. 677018-01
Riguarda ancheart. 30 TU pubblico impiegoart. 58 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.art. 42 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Precedenti: 669941-01, 674479-01
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigente sanitario - Comando - Perdita dell’incarico di direzione di struttura complessa - Esclusione - Conseguenze. · IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO In genere. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.
Il dirigente sanitario, comandato ai sensi dell'art. 21 del c.c.n.l. 8.6.2000, a differenza di quello trasferito per mobilità volontaria ex art. 20, comma 4, del medesimo c.c.n.l., ha diritto alla conservazione dell'incarico di direzione di struttura complessa e a riassumerne la titolarità, ove rientri in servizio presso l'amministrazione di appartenenza prima della naturale scadenza dello stesso.
Cass. civ. n. 28902/2025Sez. LRv. 677016-01
Riguarda ancheart. 30 TU pubblico impiego
Precedenti: 669941-01, 674479-01, 648986-01
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigente sanitario - Comando - Trattamento economico - Disciplina - Fattispecie.
In tema di trattamento economico spettante al dirigente comandato, ai sensi dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione utilizzatrice deve rimborsare a quella di appartenenza il trattamento fondamentale e sostenere integralmente quello accessorio che, in quanto correlato alla natura delle attività effettivamente espletate, deve tenere conto delle modalità del rapporto di servizio, con la conseguenza che il dirigente non conserva il trattamento accessorio connesso all'attribuzione dell'incarico ricoperto presso l'ente comandante, atteso che, nel periodo del comando, le responsabilità attribuite, i risultati conseguiti e le funzioni ricoperte - cui va parametrato il trattamento economico ex art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 - sono quelle svolte presso l'utilizzatore. (Principio affermato con riguardo all'incarico di dirigente medico di struttura complessa, in relazione al disposto dell'art. 21 del c.c.n.l. dell'8.6.2000). 93 <!-- pag. 94 -->
Cass. civ. n. 28902/2025Sez. LRv. 677016-02
Riguarda ancheart. 70 TU pubblico impiegoart. 24 TU pubblico impiego
Precedenti: 669941-03, 674479-01, 670152-01, 589195-01
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Pubblico impiego - Comando - Caratteri - Nessuna modificazione del rapporto di ufficio - Instaurazione del rapporto di servizio con la P.A. di destinazione - Differenze dal distacco - Caratteri - Utilizzazione temporanea in un ufficio con sede diversa - Medesima P.A. di appartenenza. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.
In tema di pubblico impiego, ricorre l'istituto del comando quando il pubblico impiegato viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta Amministrazione o ente, determinandosi così una scissione fra la titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'Amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera; si configura, invece, il distacco del dipendente pubblico quando quest'ultimo è temporaneamente impiegato presso la stessa P.A. di appartenenza e per esclusive esigenze di questa, ma in un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato.
Cass. civ. n. 8672/2025Sez. LRv. 674479-01
Riguarda ancheart. 70 TU pubblico impiegoart. 30 d.lgs. 276/2003
Precedenti: 669941-01, 669941-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).