Art. 1531 c.o.m. — Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate
Anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si puo' provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria ((, anche ai fini dei relativi compensi,)) e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie:
- a)docenti universitari;
- b)magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato;
- c)insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ((, o anche gia' destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023));
- d)impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attivita' di servizio;
- e)lettori di lingua straniera;
- f)estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando. Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalita' per la scelta dei docenti. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)).
Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva