Art. 62Partecipazione all'amministrazione di enti e societa'

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Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei ministri, l'impiegato puo' partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in societa' o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 31 luglio 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art62 · fonte su Normattiva