Art. 78
Sanzioni
L'impiegato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
- 1)la censura;
- 2)la riduzione dello stipendio;
- 3)la sospensione dalla qualifica;
- 4)la destituzione. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art. 123.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva