Art. 98
Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale
L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, e' sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la pena.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva