Art. 99Revoca di diritto della sospensione

Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato gia' condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente e' revocata di diritto e si applicano le disposizioni degli articoli 94, 95 e 97.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art99 · fonte su Normattiva