capo I — Carriere
- Art. 344 — (Ruoli aggiunti) I ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche: per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate; per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o equiparate; per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivista o equiparate; per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico o equiparata. Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma. Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di archivista, o equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli aggiunti che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, tre anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque anni per le carriere esecutive. La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica
- Art. 345 — (Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive) Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nella dotazione organica unica delle qualifiche di archivista, applicato ed applicato aggiunto, o equiparate, è conferito almeno una volta all'anno, al personale di pari qualifica dei corrispondenti ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi, a partire dalla qualifica più elevata, sempreché a giudizio del Consiglio di amministrazione ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevoli. Il personale di cui al comma precedente è iscritto nei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati presenti con l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori. Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo, non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta
- Art. 346 — (Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario) Con le modalità di cui ai primi due commi dell'articolo 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti. Ai fini delle promozioni e alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 345
- Art. 347 — (Trattamento economico degli impiegati di ruolo aggiunti passati nei ruoli organici) Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto
- Art. 348 — Esami di promozione degli impiegati dei ruoli aggiunti
- Art. 349 — Impiegati dei ruoli aggiunti della Corte dei conti
- Art. 350 — Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti