sezione I — Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica
- Art. 305 — Concorso per la nomina a direttore straordinario
- Art. 306
- Art. 307 — Nomina a direttore
- Art. 308 — Approvazione dei lavori delle Commissioni
- Art. 309 — Trasferimento del direttore
- Art. 310 — Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione
- Art. 311 — Passaggio dei direttori nei ruoli dei professori universitari
- Art. 312 — Disposizioni particolari per i direttori
- Art. 313 — Disposizioni transitorie per i direttori ordinari provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche
- Art. 314 — (Nomina a sperimentatore). La nomina a sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare coloro che sono in possesso di una delle lauree indicate nel bando di concorso. A parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza: 1) aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualità di aiuto o di assistente ordinario nelle università; 2) aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle università; 3) aver compiuto almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsista, negli istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori per le malattie delle piante
- Art. 315 — (Svolgimento della carriera degli sperimentatori) Le promozioni alle qualifiche di sperimentatore principale, di sperimentatore superiore e di sperimentatore capo, sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutini per merito comparativo, a ciascuno dei quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che, con gli altri requisiti, abbiano quello della anzianità di qualifica non inferiore agli anni tre
- Art. 316 — Disposizioni transitorie per gli aiuto direttori di 2ª classe provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche
- Art. 317 — Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche