Art. 1001Istruzione delle domande per la partecipazione ai corsi di preparazione

La commissione di amministrazione dei corsi di cui all'articolo 1003:

  • a)accerta la regolarita' della domanda;
  • b)provvede a far accertare da un ufficiale medico della Croce rossa italiana o, se cio' non e' possibile, da altro sanitario, se l'aspirante ha sana costituzione fisica ed e' esente da difetti organici incompatibili con il servizio;
  • c)unisce alla domanda il certificato relativo agli esami di cui agli articoli 1737 comma 1, lettera a) e comma 2 del codice e all'articolo 1742 del codice e il certificato relativo alla visita medica;
  • d)trasmette al centro di mobilitazione nella cui circoscrizione l'aspirante ha la propria residenza, la domanda con tutti i documenti e con le sue proposte. L'ispettrice presso il centro di mobilitazione trasmette all'ispettrice nazionale la domanda completamente istruita e documentata, col proprio parere.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1001 · fonte su Normattiva