Art. 1025Ambito di applicazione

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del codice il presente titolo si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della difesa, sia che conseguano obbligatoriamente a una iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. I procedimenti di competenza degli organi centrali, di vertice e periferici del Ministero della difesa si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nel presente titolo, capo II, sezioni II e III, che contengono le indicazioni dell'unita' organizzativa competente ad adottare il provvedimento finale.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1025 · fonte su Normattiva