Art. 1
Convocazione
Il Consiglio supremo di difesa, nel presente titolo denominato Consiglio, si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nei mesi di ottobre e di giugno. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessita', dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa, previa intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri. La convocazione e' effettuata, se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 3 del presente titolo, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro che sono stati invitati ai sensi dell'articolo 3 del codice ((dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice')), di norma cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza. Gli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno e alla preparazione della connessa documentazione sono affidati al segretario del Consiglio.
Testo vigente dal 28 aprile 2012, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva