Art. 1027Il responsabile del procedimento

Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente alla trattazione del procedimento, come individuata nel presente titolo, capo II, sezioni II e III. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedimento e' il dirigente delegato. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dal dipendente civile o militare immediatamente sottordinato. Il dirigente preposto all'unita' organizzativa puo' affidare la responsabilita' di un singolo procedimento ad altro dipendente civile o militare addetto all'unita'; in caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente preposto all'unita' organizzativa riassume, senza soluzione di continuita', la responsabilita' del procedimento. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 6, 11 e 14-bis della legge, e del presente titolo; svolge, inoltre, tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1027 · fonte su Normattiva