Art. 11
Nomina, revoca, dimissioni del segretario del Consiglio
Il Consiglio nomina e revoca il suo segretario su proposta del Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto del Presidente della Repubblica, con cui si da' attuazione alla delibera di nomina o di revoca del segretario, e' controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le dimissioni del segretario sono accolte o respinte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Se il segretario non puo' assistere a una seduta del Consiglio e' sostituito da un funzionario civile o militare dello Stato scelto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva