Art. 1028 — Comunicazione dell'inizio del procedimento
Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o regolamenti, nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge, ove gia' non rese note ai sensi dell'articolo 1033, comma 3. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge, mediante l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nel Giornale ufficiale della Difesa, ovvero mediante l'impiego delle procedure di trasmissione telematica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatti valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale, entro dieci giorni, e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 1032 e 1033 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva