Art. 1051
Integrazioni e modificazioni e verifica periodica
I termini di cui alle sezioni II e III del presente capo sono stabiliti in base agli adempimenti procedimentali previsti alla data di entrata in vigore del regolamento; pertanto, qualora questi subiscano successive modificazioni, i competenti organi centrali propongono i nuovi termini da stabilire, previo coordinamento con il Segretario generale. Analogamente si procede per i termini e le unita' organizzative responsabili di nuovi procedimenti, ove le disposizioni legislative e regolamentari che li introducono non dispongano in merito. Ogni tre anni, ((il Segretario generale, d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti per la parte di competenza, verifica)) lo stato di attuazione della normativa emanata, proponendo al Ministro di apportare le modificazioni ritenute necessarie.
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva