Art. 1063Attivita' medico legale in favore di terzi

In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico connessa con i compiti degli organismi sanitari pubblici, ai sensi dell'articolo 85 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di attivita' medico legali della Difesa in favore dei terzi, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti, attivita' ed eventi:

  • a)attivita' medico-legale in favore di soggetti estranei all'Amministrazione, al fine del rilascio di abilitazioni, licenze, attestati aeronautici, ovvero per il riconoscimento di benefici pensionistici, assistenziali;
  • b)risarcimento danni da emotrasfusione;
  • c)attivita' medico-legale in sede giurisdizionale e giustiziale, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, dell'avvocatura dello Stato e di tutte le Amministrazioni dello Stato;soccorso e assistenza sanitaria di emergenza. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi delle seguenti norme primarie:
  • a)legge 11 marzo 1926, n. 416;
  • b)legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • c)legge 22 dicembre 1980, n. 913;
  • d)decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  • e)legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • f)legge 21 ottobre 2005, n. 219. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
  • a)stato di salute:
  • 1)patologie attuali;
  • 2)patologie pregresse;
  • 3)terapie in corso;
  • 4)anamnesi familiare;
  • b)dati di carattere giudiziario. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti:
  • a)comunicazione al datore di lavoro privato o pubblica amministrazione dell'interessato sottoposto all'accertamento della idoneita' a svolgere le specifiche mansioni, limitatamente al giudizio d'idoneita';
  • b)comunicazione al datore di lavoro dell'interessato al fine del riconoscimento di benefici pensionistici;
  • c)comunicazione agli ospedali pubblici o privati per la ricerca posti letto, per trasferimenti del malato;
  • d)comunicazione alla Motorizzazione civile per il rilascio e il rinnovo della patente di guida civile;
  • e)comunicazione alle prefetture-uffici territoriali del Governo e questure, per finalita' connesse al rilascio del porto d'armi limitatamente al giudizio di idoneita';
  • f)comunicazione ai Servizi di assistenza sanitaria naviganti (SASN);
  • g)comunicazione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ai fini previdenziali. La raccolta dei dati avviene presso l'interessato o presso il datore di lavoro con riguardo alla documentazione strettamente necessaria all'espletamento dell'attivita' medico-legale richiesta; la suddetta raccolta avviene presso le strutture sanitarie e a cura di personale sanitario. Il dato viene archiviato presso la struttura sanitaria secondo le disposizioni di sicurezza dettate dalla normativa vigente. Le amministrazioni pubbliche o private possono richiedere alle strutture sanitarie militari pareri e consulenze medico-legali in materia di dipendenza da causa di servizio, benefici accessori e ogni altro indennizzo previsto da istituti normativi che contemplano la competenza di accertamento presso organi sanitari del Ministero della difesa; tali organi effettuato l'accertamento sanitario delle condizioni psico-fisiche dell'interessato nell'ambito delle loro competenze e predispongono il parere o la consulenza medico-legale da comunicare all'Amministrazione richiedente. La struttura sanitaria militare trasmette alla Motorizzazione civile il certificato di idoneita', recante l'eventuale obbligo di protesi correttive per la vista e l'udito, ai fini de rilascio o del rinnovo delle patenti per la conduzione di veicoli; analoga comunicazione viene effettuata alle competenti questure e prefetture-uffici territoriali del Governo per la licenza del porto d'armi. Gli organi sanitari dell'Aeronautica militare effettuano, ai sensi della normativa vigente, visite mediche di accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei titolari di licenza o attestati aeronautici civili; le visite riguardano privati cittadini, dipendenti di compagnie commerciali, nonche' personale di altre amministrazioni, ivi incluse le Forze di polizia e i Corpi armati dello Stato. I dati sanitari raccolti sono esclusivamente quelli strettamente indispensabili alla formulazione dei giudizi di idoneita' ovvero inidoneita' psico-fisica; tali giudizi sono comunicati al datore di lavoro privato o pubblico, nonche' agli organi dell'aviazione civile e ai servizi di assistenza sanitaria ai naviganti.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1063 · fonte su Normattiva