Art. 1070Trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato

In relazione alle rilevanti finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio e di concessione di benefici economici e abilitazioni, ai sensi degli articoli 68 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato del personale militare, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita':

  • a)liquidazione pensioni normali dirette del personale militare, a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di eta', infermita', dimissioni;
  • b)riliquidazione dei trattamenti pensionistici;
  • c)liquidazione e riliquidazione della speciale elargizione;
  • d)liquidazione assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio;
  • e)liquidazione indennizzo privilegiato aeronautico;
  • f)liquidazione indennita' una tantum per paraplegici;
  • g)riconoscimento dipendenza da causa di servizio del personale in congedo;
  • h)accertamenti relativi all'ascrivibilita' a categoria di pensione delle infermita' e richiesta di parere sulla dipendenza da causa di servizio;
  • i)pensioni di reversibilita';
  • l)provvidenze in favore di grandi invalidi;
  • m)assegno sostitutivo dell'accompagnatore. In relazione alle rilevanti finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro e di concessione di benefici economici e abilitazioni, ai sensi degli articoli 68 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato del personale civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita':
  • a)pensione privilegiata diretta e di reversibilita';
  • b)pensione di inabilita';
  • c)liquidazione speciale elargizione;
  • d)provvidenze a favore di cittadini deceduti o divenuti invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V e VII del codice e della normativa sul trattamento di quiescenza e di fine rapporto del personale civile. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nei commi 1 e 2 sono i seguenti:
  • a)stato di salute:
  • 1)patologie attuali;
  • 2)patologie pregresse;
  • 3)terapie in corso;
  • 4)anamnesi familiare;
  • b)dati di carattere giudiziario. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti:
  • a)comunicazione agli enti previdenziali per l'erogazione del trattamento pensionistico;
  • b)comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e la Corte dei conti, con riguardo alla registrazione dei decreti che dispongono l'erogazione del trattamento pensionistico e di altri riconoscimenti economici legati alle condizioni di salute degli interessati;
  • c)comunicazione al Comitato di verifica per le cause di servizio, per il previsto parere;
  • d)comunicazione alle aziende sanitarie locali per l'accertamento delle condizioni di incollocabilita';
  • e)comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'erogazione dell'assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore. I dati sanitari e giudiziari, attinenti al trattamento pensionistico e ad altre provvidenze di carattere previdenziale concesse all'interessato o ai superstiti, sono acquisiti dagli uffici competenti presso l'interessato o presso gli altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento. I dati che vengono comunicati all'ente previdenziale sono esclusivamente quelli indispensabili all'impianto e all'aggiornamento della pratica pensionistica. Forme di trattamento mediante trasmissione all'esterno avvengono su richiesta del dipendente in caso di rideterminazione delle infermita' o di impugnazione delle determinazioni medico-legali dell'organo medico-legale di secondo grado. Relativamente al riconoscimento dell'assegno mensile sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi, si procede alla trasmissione delle domande, complete della indispensabile documentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze; al medesimo fine vengono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze gli elenchi nominativi:
  • a)dei grandi invalidi di guerra e per servizio, che alla data del 15 gennaio 2003 fruivano di un accompagnatore in servizio obbligatorio di leva o del servizio civile;
  • b)dei grandi invalidi che hanno perso l'accompagnatore entro il 30 aprile 2005;
  • c)dei grandi invalidi di guerra e per servizio che hanno fatto richiesta dell'accompagnatore almeno una volta nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1070 · fonte su Normattiva