Art. 1065Ispezioni, inchieste e responsabilita' civile, amministrativa e contabile

In relazione alle rilevanti finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro e di controllo e ispettive, ai sensi degli articoli 67 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di ispezioni, inchieste e responsabilita' civile amministrativa e contabile del personale militare e civile della Difesa, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita':

  • a)inchieste volte all'accertamento di responsabilita' amministrativa, contabile e civile;
  • b)inchieste sommarie e formali su gravi incidenti, inclusi quelli di volo;
  • c)denunce di reato e di danno erariale;
  • d)attivita' ispettiva volta all'accertamento della legittimita', dell'imparzialita', dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
  • e)recupero danno erariale;
  • f)riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva;
  • g)evasione di istanze ed esposti vari. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi della vigente normativa di legge in materia di controlli e di responsabilita' civile, amministrativa e contabile. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
  • a)stato di salute:
  • 1)patologie attuali;
  • 2)patologie pregresse;
  • 3)terapie in corso;
  • 4)anamnesi familiari;
  • b)dati di carattere giudiziario. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti:
  • a)comunicazione alla Corte dei conti per responsabilita' amministrativa e contabile;
  • b)comunicazione alle altre autorita' giudiziarie, con riguardo a notizie rilevanti sotto il profilo giudiziario, emerse nel corso delle indagini. La commissione di inchiesta o l'ufficiale inquirente, nominati al fine di accertare possibili responsabilita' di carattere amministrativo, contabile o civile, possono trattare nello svolgimento delle indagini dati giudiziari e sensibili delle persone coinvolte negli accertamenti, nei limiti in cui cio' risulti indispensabile all'espletamento delle attivita' ispettive; tali dati possono essere ricompresi:
  • a)nella denuncia alla procura generale della Corte dei conti;
  • b)nella successiva comunicazione dell'esito dell'inchiesta alla medesima Corte dei conti;
  • c)nelle eventuali risultanze disciplinari o penali che fungono da presupposto dell'azione ispettiva. La commissione di investigazione per gli incidenti di volo trasmette i risultati dell'indagine, che puo' comprendere dati afferenti lo stato di salute, nonche' dati giudiziari, all'alto comando da cui dipende il velivolo; quest'ultimo invia la documentazione alle autorita' competenti per l'eventuale denuncia alla Corte dei conti. L'ufficiale inquirente, per le inchieste sommarie, e la commissione d'inchiesta, per le inchieste formali, comunicano gli esiti delle indagini all'autorita' che ha disposto l'inchiesta e provvedono alle comunicazioni alle autorita' giudiziarie competenti, secondo la normativa vigente, ove emergano danni erariali o commissione di reati.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1065 · fonte su Normattiva