Art. 112 — Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative ((dipende direttamente dal Ministro, e' diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e)), in particolare:
- a)provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilita' e i conseguenti provvedimenti;
- b)cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attivita' a questo devoluta nel campo ispettivo;
- c)svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (( Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale si avvale di un nucleo ispettivo di livello dirigenziale. ))
Testo vigente dal 2 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva