Art. 1067Ricompense, onorificenze e riconoscimenti

In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico di conferimento di onorificenze e ricompense, ai sensi dell'articolo 69 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di ricompense, onorificenze e riconoscimenti, avviene nell'ambito dei seguenti procedimenti e attivita':

  • a)concessione di ricompense, onorificenze, riconoscimenti e decorazioni;
  • b)formazione dell'Albo d'oro. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice, e della normativa sulla concessione delle ricompense al valor civile e delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
  • a)stato di salute:
  • 1)patologie attuali;
  • 2)patologie pregresse;
  • 3)terapie in corso;
  • b)dati di carattere giudiziario;
  • c)convinzioni politiche, limitatamente agli eventi bellici del secondo conflitto mondiale. Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti:
  • a)comunicazione al Ministero dell'interno per l'istruttoria delle pratiche relative alla concessione delle medaglie al valore o merito civile;
  • b)comunicazione alla Giunta per le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • c)comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio, per le onorificenze e le decorazioni il cui conferimento comporta spese aggiuntive. I dati necessari sono acquisiti presso l'interessato o presso i terzi esclusivamente allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la concessione delle onorificenze, dei riconoscimenti, delle ricompense e delle decorazioni. La trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in tempo di guerra e di grave crisi internazionale, ai fini della formazione dell'Albo d'oro, comporta il trattamento di dati sensibili indicati nel comma 2, nel rispetto del principio di stretta indispensabilita'.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1067 · fonte su Normattiva