Art. 107
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Nell'ambito del Segretariato generale della Difesa opera il Reparto per il coordinamento amministrativo, da cui dipende la Direzione di amministrazione interforze, di cui all'articolo 94, comma 2 del codice. Il capo del Reparto di coordinamento amministrativo di cui al comma 1 svolge le funzioni previste dal codice per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui al comma 1. Il Reparto per il coordinamento amministrativo:
- a)tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;
- b)sovrintende alla chiusura a pareggio - eseguita dalla direzione interforze - della contabilita' speciale di tutte le direzioni di amministrazione;
- c)sovrintende alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dall'Ufficio centrale del bilancio, e al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto;
- d)coordina l'attivita' di tutte le direzioni di amministrazione;
- e)emana le disposizioni amministrative relative alla gestione del denaro e dei materiali degli enti militari;
- f)propone all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale;
- g)mantiene i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in denaro degli enti direttamente dipendenti.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 24 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva