Art. 1075Norme comuni in materia di raccolta, archiviazione e custodia dei dati

Le operazioni comuni eseguite in relazione al trattamento dei dati di cui al capo II sono le seguenti:

  • a)raccolta presso gli interessati e presso terzi;
  • b)elaborazione in forma cartacea e con modalita' informatizzate. I dati di cui all'articolo 1072 vengono raccolti esclusivamente presso gli interessati. I dati di cui al presente capo:
  • a)sono archiviati su supporto cartaceo o informatico presso le strutture deputate al trattamento degli stessi e vengono custoditi in appositi in locali muniti di serratura o, per i dati di carattere sanitario, in armadi dotati di serratura posti in locali accessibili esclusivamente al personale autorizzato;
  • b)ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale in possesso di credenziali di autenticazione informatica.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1075 · fonte su Normattiva