Art. 1075 — Norme comuni in materia di raccolta, archiviazione e custodia dei dati
Le operazioni comuni eseguite in relazione al trattamento dei dati di cui al capo II sono le seguenti:
- a)raccolta presso gli interessati e presso terzi;
- b)elaborazione in forma cartacea e con modalita' informatizzate. I dati di cui all'articolo 1072 vengono raccolti esclusivamente presso gli interessati. I dati di cui al presente capo:
- a)sono archiviati su supporto cartaceo o informatico presso le strutture deputate al trattamento degli stessi e vengono custoditi in appositi in locali muniti di serratura o, per i dati di carattere sanitario, in armadi dotati di serratura posti in locali accessibili esclusivamente al personale autorizzato;
- b)ove custoditi in elaboratori elettronici, sono accessibili solamente al personale in possesso di credenziali di autenticazione informatica.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva