Art. 111
Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari dipende direttamente dal Ministro, e' diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e, in particolare:
- a)provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni;
- b)predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa;
- c)svolge attivita' di consulenza finanziaria ed economica sulla gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilita' economica analitica nonche' studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;
- d)promuove direttive di carattere generale, in relazione all'esercizio del bilancio e alla gestione dei capitoli assegnati in amministrazione diretta;
- e)svolge attivita' di carattere amministrativo in merito alla cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;
- f)svolge attivita' di carattere amministrativo concernenti i servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'Ordinariato militare, dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonche' relative al proprio funzionamento;
- g)provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore degli enti programmatori e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa;
- g-bis)monitora l'andamento della spesa e provvede all'analisi e alla valutazione della stessa. COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 18 SETTEMBRE 2023, N. 164.
Testo vigente dal 24 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva