Art. 1110Modalita' e termini di redazione e trasmissione dell'elenco degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

L'elenco di tutti gli obiettori di coscienza di cui all'articolo 2101 del codice, da redigersi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, viene redatto e trasmesso anche mediante strumenti informatici con la massima tempestivita', secondo le istruzioni dettate dal Ministro della difesa. Detto elenco e' pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa con indicazione della data di trasmissione all'Ufficio nazionale del servizio civile.

Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art1110 · fonte su Normattiva