Art. 116-bis
Direzione generale dei lavori
La Direzione generale dei lavori, in particolare:
- a)cura la progettazione, la realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;
- b)cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
- c)provvede, fino alla definizione degli specifici percorsi formativi, al riconoscimento dell'adeguata capacita' tecnico-professionale e dell'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari ai fini dell'acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio;
- d)cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata nelle materie di competenza. La Direzione generale e' diretta da un ufficiale generale dell'Arma del genio o del Corpo degli ingegneri dell'Esercito o del Corpo del genio della Marina - specialita' «infrastrutture» - o del Corpo del genio aeronautico dell'Aeronautica laureato in ingegneria civile o lauree equipollenti, ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.
Testo vigente dal 2 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva