Art. 121
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La Direzione generale della sanita' militare, in particolare:
- a)cura l'attivita' sanitaria militare;
- b)sovrintende alle attivita' di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai materiali sanitari e farmaceutici;
- c)cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
- d)cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e' articolata in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 2 marzo 2011 · versione 0 su Normattiva