Art. 121

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 2010 al 2 marzo 2011. Leggi il testo vigente →

La Direzione generale della sanita' militare, in particolare:

  • a)cura l'attivita' sanitaria militare;
  • b)sovrintende alle attivita' di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai materiali sanitari e farmaceutici;
  • c)cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
  • d)cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e' articolata in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Testo vigente dal 18 giugno 2010 al 2 marzo 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art121 · fonte su Normattiva